(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
  Per "anno di produzione" di cui al primo comma  dell'art  11  della
legge,  deve  intendersi  quello  relativo  alla  prima  lavorazione,
selezione e confezione delle  sementi  e  degli  altri  materiali  di
riproduzione e moltiplicazione. 
  Sul grado di purezza e germinabilita' dichiarato  sono  consentite,
di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze: 
    

   Percentuale                                       Tolleranza
di germinabilita                                         in
   dichiarata                                        percentuale
       -                                                  -
     100/99                                               1
      98/96                                               2
      95/92                                               3
      91/88                                               4
      87/80                                               5
      79/71                                               6
      70/60                                               7
      59/50                                               8

  Percentuale                                        Tolleranza
  di purezza                                             in
  dichiarata                                         percentuale
      -                                                   -
    100                                                   0,8
     99                                                   1,0
     98                                                   1,2
     97                                                   1,3
     96                                                   1,4
     95                                                   1,5
     94                                                   1,6
     93                                                   1,7
     92                                                   1,9
     91/90                                                2,0
     89/85                                                2,5
     84/80                                                3,5
     79/75                                                3,5

    
  Ai fini dell'applicazione del  primo  e  del  settimo  comma  dello
stesso  articolo  della  legge  e'  consentito  l'impiego   di   soli
cartellini esterni costituiti da etichette  autoadesive  redatte  con
scrittura indelebile  ed  applicate  in  modo  che  l'apertura  anche
parziale dell'involucro menomi l'integrita' dell'etichetta  stessa  o
che  la  sua  asportazione  non  sia  possibile  senza  menomare   la
integrita' della stessa o la chiusura dell'involucro. 
  I prodotti sementieri impiegati nella formazione di miscugli devono
essere   costituiti   da   materiale   controllato   e    certificato
ufficialmente qualora la commercializzazione di essi sia subordinata,
in base alla legge, all'avvenuta certificazione ufficiale. 
  I cartellini dei produttori non possono essere  di  colore  bianco,
azzurro, rosso, bruno e verde. 
  Per i miscugli e per le piccole confezioni, di  cui  al  decimo  ed
undicesimo comma dell'art. 11 della legge,  costituiti  da  materiali
sementieri di produzione  nazionale,  le  indicazioni  relative  alla
ditta produttrice possono  essere  sostituite  con  il  codice  o  il
marchio della ditta. 
  In  tale  caso,  e'  ammessa  anche   l'indicazione   della   ditta
rivenditrice.