Art. 10. Per "anno di produzione" di cui al primo comma dell'art 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione. Sul grado di purezza e germinabilita' dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze: Percentuale Tolleranza di germinabilita in dichiarata percentuale - - 100/99 1 98/96 2 95/92 3 91/88 4 87/80 5 79/71 6 70/60 7 59/50 8 Percentuale Tolleranza di purezza in dichiarata percentuale - - 100 0,8 99 1,0 98 1,2 97 1,3 96 1,4 95 1,5 94 1,6 93 1,7 92 1,9 91/90 2,0 89/85 2,5 84/80 3,5 79/75 3,5 Ai fini dell'applicazione del primo e del settimo comma dello stesso articolo della legge e' consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette autoadesive redatte con scrittura indelebile ed applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrita' dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare la integrita' della stessa o la chiusura dell'involucro. I prodotti sementieri impiegati nella formazione di miscugli devono essere costituiti da materiale controllato e certificato ufficialmente qualora la commercializzazione di essi sia subordinata, in base alla legge, all'avvenuta certificazione ufficiale. I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde. Per i miscugli e per le piccole confezioni, di cui al decimo ed undicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il codice o il marchio della ditta. In tale caso, e' ammessa anche l'indicazione della ditta rivenditrice.