(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
  Gli   imballaggi   di   prodotti    sementieri    destinati    alla
commercializzazione,  qualora  tali  prodotti  siano   sottoposti   a
controllo ufficiale debbono in aggiunta al cartellino del  produttore
e dell'importatore, essere muniti all'interno ed all'esterno, di  uno
speciale cartellino, rilasciato dagli enti incaricati del  controllo,
il quale dovra' riportare a seconda delle specie  le  indicazioni  di
cui all'allegato n.  5.  Per  le  specie  non  contemplate  in  detto
allegato   le   indicazioni   saranno   stabilite    dal    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di  istituzione
del registro delle varieta' di ciascuna delle specie anzidette. 
  Il cartellino redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunita'
europee,   deve   riportare   la   data   di    chiusura    ufficiale
dell'imballaggio. L'impiego di cartellini autoadesivi e' autorizzato;
tali cartellini possono essere utilizzati come chiusura  ufficiale  e
devono essere applicati in modo tale che l'apertura,  anche  parziale
dell'involucro menomi l'integrita' dei cartellini medesimi e  che  la
loro asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' degli
stessi o la chiusura dell'involucro. 
  Il colore del cartellino e': bianco per le sementi di base, azzurro
per le sementi certificate della prima  riproduzione  da  sementi  di
base, rosso per le sementi certificate dalle successive  riproduzioni
dalle sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i
miscugli. Per il colore del cartellino riguardante le sementi di  una
categoria  soggetta  a  requisiti  ridotti  valgono  le  disposizioni
fissate dall'art. 12 del presente regolamento. 
  Le dimensioni dei cartellini stessi non devono essere  inferiori  a
mm. 110 x 67. 
  Per i generi e le specie di sementi  per  le  quali  non  e'  stato
istituito il registro delle varieta', a richiesta degli  interessati,
puo' essere effettuata la certificazione ufficiale per  la  categoria
"sementi commerciali". In tal caso l'etichetta ufficiale e'  conforme
all'allegato n. 5 del presente regolamento.