Art. 11. Gli imballaggi di prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, qualora tali prodotti siano sottoposti a controllo ufficiale debbono in aggiunta al cartellino del produttore e dell'importatore, essere muniti all'interno ed all'esterno, di uno speciale cartellino, rilasciato dagli enti incaricati del controllo, il quale dovra' riportare a seconda delle specie le indicazioni di cui all'allegato n. 5. Per le specie non contemplate in detto allegato le indicazioni saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie anzidette. Il cartellino redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunita' europee, deve riportare la data di chiusura ufficiale dell'imballaggio. L'impiego di cartellini autoadesivi e' autorizzato; tali cartellini possono essere utilizzati come chiusura ufficiale e devono essere applicati in modo tale che l'apertura, anche parziale dell'involucro menomi l'integrita' dei cartellini medesimi e che la loro asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' degli stessi o la chiusura dell'involucro. Il colore del cartellino e': bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate dalle successive riproduzioni dalle sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per il colore del cartellino riguardante le sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti valgono le disposizioni fissate dall'art. 12 del presente regolamento. Le dimensioni dei cartellini stessi non devono essere inferiori a mm. 110 x 67. Per i generi e le specie di sementi per le quali non e' stato istituito il registro delle varieta', a richiesta degli interessati, puo' essere effettuata la certificazione ufficiale per la categoria "sementi commerciali". In tal caso l'etichetta ufficiale e' conforme all'allegato n. 5 del presente regolamento.