Art. 13. Per i prodotti sementieri per i quali e' obbligatoria la istituzione dei registri delle varieta' ai sensi dell'art. 24 della legge, le prescrizioni da osservarsi in sede di controllo per l'accertamento delle immunita' da infestazioni o infezioni ovvero del contenimento di esse entro determinati limiti di tolleranza, sono indicate negli allegati numeri 6 e 7 che specificano le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle relative colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario. Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato numero 7 le prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di emanazione del decreto di costituzione dei relativi registri di varieta'. Fino a quando non saranno emanati tali decreti restano valide le prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente alla data di applicazione del presente regolamento. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici deve essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonche' la classe di tossicita' ed i principi attivi contenuti nei prodotti stessi.