(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
  Per  i  prodotti  sementieri  per  i  quali  e'   obbligatoria   la
istituzione dei registri delle varieta' ai sensi dell'art.  24  della
legge, le  prescrizioni  da  osservarsi  in  sede  di  controllo  per
l'accertamento delle immunita' da infestazioni o infezioni ovvero del
contenimento di esse entro determinati  limiti  di  tolleranza,  sono
indicate negli allegati numeri 6 e 7 che  specificano  le  condizioni
richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle  relative
colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le
altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario. 
  Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato numero 7  le
prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di  emanazione
del decreto di costituzione dei relativi registri di varieta'. 
  Fino a quando non saranno emanati tali decreti  restano  valide  le
prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente  alla
data di applicazione del presente regolamento. 
  Se le sementi  e  gli  altri  materiali  di  moltiplicazione  e  di
riproduzione sono  stati  assoggettati  a  trattamenti  chimici  deve
essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonche' la
classe di tossicita' ed i  principi  attivi  contenuti  nei  prodotti
stessi.