(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
  Ai fini dell'applicazione dell'art.  17  della  legge,  e'  ammesso
anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal
precedente art. 10, o di stampigliature indelebili. 
  Chiunque importi prodotti sementieri  destinati  alla  vendita  nel
territorio nazionale  e  non  sia  munito  della  licenza  prescritta
dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso  dell'autorizzazione
prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987;  e'
inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art.  18  della  legge,  un
apposito registro di carico e scarico, conforme  al  modello  di  cui
all'allegato n. 8. 
  Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione
le norme previste dal precedente art. 5.