Art. 14. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge, e' ammesso anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal precedente art. 10, o di stampigliature indelebili. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla vendita nel territorio nazionale e non sia munito della licenza prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987; e' inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 18 della legge, un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato n. 8. Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione le norme previste dal precedente art. 5.