Art. 15. La domanda di iscrizione al registro, prevista dall'art. 19 della legge, va presentata, in duplice esemplare, all'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. La domanda deve riportare le seguenti indicazioni: a) le generalita' del costitutore richiedente o dei suoi aventi causa o di chi, in mancanza di questi, presenti domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19 della legge; b) la denominazione della varieta'; c) l'azienda dove la varieta' viene mantenuta in purezza; d) la descrizione dei caratteri morfologici e biologici della varieta' con particolare riguardo a quelli che la differenziano da altre esistenti; e) l'origine della varieta' stessa ed il metodo con il quale e' stata ottenuta; f) il metodo che il richiedente ha applicato ed intende applicare per la conservazione in purezza della varieta'; g) le zone agrarie particolarmente adatte alla coltivazione della varieta'; h) se per la stessa varieta' sia stata presentata domanda di iscrizione nei registri delle varieta' di altro Stato membro delle Comunita' europee, di quale Stato trattasi ed infine l'esito della domanda stessa. A richiesta dell'istituto conservatore dei registri, per le varieta' ibride e sintetiche o simili debbono essere precisate tutte le notizie riguardanti i componenti genealogici. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) riproduzione fotografica o fotomeccanica in scala, ove occorra a colori, della pianta o parti di essa, che servano ad identificare esattamente la varieta' ed, eventualmente, la riproduzione grafica di particolari caratteristici; 2) risultati di prove sperimentali ufficiali, ove effettuate. Il richiedente, all'atto della domanda ed ogni qualvolta ne venga richiesto, deve fornire all'istituto conservatore dei registri di varieta', un congruo numero di campioni di piante, semi, tuberi, bulbi, rizomi e simili della varieta' di cui viene richiesta l'iscrizione, onde consentire l'esecuzione delle prove necessarie e degli accertamenti del caso. Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei "registri delle varieta' di sementi" valgono anche per varieta' costituite in altri Stati membri delle Comunita' europee o in altri Paesi.