(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
  La domanda di iscrizione al registro, prevista dall'art.  19  della
legge, va presentata, in duplice esemplare, all'istituto conservatore
dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. 
  La domanda deve riportare le seguenti indicazioni: 
    a) le generalita' del costitutore richiedente o dei  suoi  aventi
causa o di chi, in mancanza di questi, presenti domanda di iscrizione
ai sensi dell'art. 19 della legge; 
    b) la denominazione della varieta'; 
    c) l'azienda dove la varieta' viene mantenuta in purezza; 
    d) la descrizione dei caratteri  morfologici  e  biologici  della
varieta' con particolare riguardo a quelli che  la  differenziano  da
altre esistenti; 
    e) l'origine della varieta' stessa ed il metodo con il  quale  e'
stata ottenuta; 
    f) il metodo che il richiedente ha applicato ed intende applicare
per la conservazione in purezza della varieta'; 
    g) le zone agrarie particolarmente adatte alla coltivazione della
varieta'; 
    h) se per la stessa varieta'  sia  stata  presentata  domanda  di
iscrizione nei registri delle varieta' di altro  Stato  membro  delle
Comunita' europee, di quale Stato trattasi ed  infine  l'esito  della
domanda stessa. 
  A  richiesta  dell'istituto  conservatore  dei  registri,  per   le
varieta' ibride e sintetiche o simili debbono essere precisate  tutte
le notizie riguardanti i componenti genealogici. 
  La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
    1) riproduzione fotografica o fotomeccanica in scala, ove occorra
a colori, della pianta o parti di essa, che servano  ad  identificare
esattamente la varieta' ed, eventualmente, la riproduzione grafica di
particolari caratteristici; 
    2) risultati di prove sperimentali ufficiali, ove effettuate. 
  Il richiedente, all'atto della domanda ed ogni qualvolta  ne  venga
richiesto, deve fornire all'istituto  conservatore  dei  registri  di
varieta', un congruo numero di  campioni  di  piante,  semi,  tuberi,
bulbi,  rizomi  e  simili  della  varieta'  di  cui  viene  richiesta
l'iscrizione, onde consentire l'esecuzione delle prove  necessarie  e
degli accertamenti del caso. 
  Le condizioni poste dalla legge  e  dal  presente  regolamento  per
l'iscrizione nei "registri delle varieta' di sementi"  valgono  anche
per varieta' costituite in altri Stati membri delle Comunita' europee
o in altri Paesi.