Art. 16. Le domande di iscrizione ai registri delle varieta', sono a cura dell'istituto conservatore dei registri medesimi, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalita' per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, per le specie regolamentate dalle Comunita' europee, in conformita' alle direttive comunitarie, i caratteri che dovranno essere rilevati ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale e le condizioni da osservarsi in sede di rilevazione. Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa puo' richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria e universitaria nonche' degli uffici tecnici delle regioni. I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora l'istituto conservatore dei registri lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varieta' stessa e di consentire, in ogni momento, l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti. Entro mesi quattro dal termine delle prove, di cui al terzo comma del presente articolo, e degli accertamenti, di cui al comma precedente, la commissione esprime il proprio giudizio sui requisiti della varieta' esaminata dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale comunichera' al richiedente le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, i risultati delle prove.