(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
  Le domande di iscrizione ai registri delle varieta',  sono  a  cura
dell'istituto  conservatore   dei   registri   medesimi,   sottoposte
all'esame della competente commissione,  di  cui  all'art.  19  della
legge, che provvede a stabilire le modalita' per  l'accertamento  dei
requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. 
  Il Ministro per l'agricoltura  e  le  foreste  stabilisce,  per  le
specie regolamentate dalle Comunita'  europee,  in  conformita'  alle
direttive comunitarie, i caratteri che dovranno  essere  rilevati  ai
fini della iscrizione delle varieta'  nel  registro  nazionale  e  le
condizioni da osservarsi in sede di rilevazione. 
  Per l'esecuzione delle prove ritenute  necessarie,  la  commissione
stessa puo' richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
la collaborazione degli  istituti  e  laboratori  di  sperimentazione
agraria e universitaria nonche' degli uffici tecnici delle regioni. 
  I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di  comunicare,  qualora
l'istituto conservatore dei registri lo richieda, l'ubicazione  delle
coltivazioni della varieta' stessa e di consentire, in ogni  momento,
l'accesso  a  dette  coltivazioni  dei  funzionari  incaricati  degli
accertamenti. 
  Entro mesi quattro dal termine delle prove, di cui al  terzo  comma
del  presente  articolo,  e  degli  accertamenti,  di  cui  al  comma
precedente, la commissione esprime il proprio giudizio sui  requisiti
della  varieta'  esaminata   dandone   comunicazione   al   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,   il   quale   comunichera'   al
richiedente le proprie determinazioni  adottate  al  riguardo  e,  su
richiesta del medesimo, i risultati delle prove.