Art. 17. L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'iscrizione stessa e' valida per dieci anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata disposta l'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varieta'. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata all'istituto conservatore dei registri delle varieta' almeno due anni prima della data di scadenza. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata all'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile del mantenimento in purezza della varieta'. Per ogni varieta' iscritta il predetto istituto provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale debbono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi della varieta' e i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione.