(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
  L'iscrizione di  una  varieta'  nel  registro  viene  disposta  con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le  foreste  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  L'iscrizione stessa e' valida per dieci anni decorrenti  dal  primo
gennaio dell'anno in cui e' stata disposta  l'iscrizione  medesima  e
puo'  essere  rinnovata   per   periodi   determinati   qualora   sia
giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varieta'.
La domanda di rinnovo deve essere inoltrata all'istituto conservatore
dei registri delle varieta' almeno  due  anni  prima  della  data  di
scadenza. 
  Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata  all'istituto
conservatore dei registri di varieta' dei prodotti  sementieri,  deve
riportare, oltre al nome  della  varieta',  l'indicazione  della  sua
origine,  la  descrizione  dei  suoi  caratteri  ed   il   nome   del
responsabile del mantenimento in purezza della varieta'. 
  Per  ogni  varieta'  iscritta  il  predetto  istituto  provvede  ad
istituire un apposito fascicolo  dal  quale  debbono  risultare,  fra
l'altro, gli elementi descrittivi della varieta' e i risultati  delle
prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione.