Art. 19. Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia e' conservata dall'ufficio od ente cui e' attribuito il compito della certificazione, e una copia e' rilasciata al richiedente il controllo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare le disposizioni tecniche applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale.