(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
  Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante  l'esito
dei controlli alle colture, una copia e' conservata  dall'ufficio  od
ente cui e' attribuito il compito della certificazione, e  una  copia
e' rilasciata al richiedente il controllo. 
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  provvedera'  ad
emanare le disposizioni tecniche applicative relative ai controlli ed
alla certificazione ufficiale.