Art. 20. Puo' essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato n. 6 per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, puo' essere autorizzata la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale dei prodotti sementieri la cui commercializzazione e' subordinata in via normale all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia terminato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facolta' germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato n. 6. I materiali sementieri di cui al precedente comma, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi. La certificazione e' consentita a condizione che sia presentato all'ufficio od ente certificatore un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore dovra' garantire, mediante apposita dichiarazione, la facolta' germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino di cui all'art. 11 della legge. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i materiali importati dai Paesi membri delle Comunita' europee. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori delle Comunita' europee con un materiale di prebase, di base certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati delle Comunita' stesse.