(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
  Puo' essere autorizzata la certificazione ufficiale di  sementi  di
base non rispondenti alle condizioni dell'allegato n.  6  per  quanto
riguarda la facolta' germinativa.  In  tal  caso  il  cartellino  del
produttore, di cui all'art. 11 della  legge,  deve  anche  recare  il
numero di riferimento del lotto. 
  Nell'interesse  di  un  rapido  approvvigionamento   di   materiale
sementiero, puo' essere autorizzata la certificazione ufficiale e  la
commercializzazione  fino  al  primo  destinatario  commerciale   dei
prodotti sementieri la cui commercializzazione e' subordinata in  via
normale all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche  se  non
sia terminato  l'esame  ufficiale  volto  ad  accertare,  per  quanto
riguarda la facolta' germinativa,  la  rispondenza  del  prodotto  ai
requisiti di cui all'allegato n. 6. 
  I materiali sementieri di  cui  al  precedente  comma,  durante  il
trasporto dal produttore al  primo  destinatario  commerciale  devono
essere accompagnati da  una  dichiarazione  del  produttore  medesimo
relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane  in  possesso
del primo destinatario commerciale delle sementi.  La  certificazione
e' consentita a condizione che sia  presentato  all'ufficio  od  ente
certificatore  un  rapporto  di  analisi  provvisoria  dei  materiali
sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il  nome
e l'indirizzo del primo destinatario. 
  Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale
le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. 
  Il fornitore dovra' garantire, mediante apposita dichiarazione,  la
facolta'  germinativa  risultante  dall'analisi   provvisoria;   tale
facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima
prescritta, deve risultare dal cartellino di cui  all'art.  11  della
legge. 
  Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i materiali
importati dai Paesi membri delle Comunita' europee. 
  Per  i  prodotti  sementieri  da  importare  da  Paesi   terzi   le
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano   applicazione
soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al  di
fuori delle Comunita' europee con un materiale di  prebase,  di  base
certificato di prima riproduzione,  ove  previsto,  certificato  come
tale in uno degli Stati delle Comunita' stesse.