Art. 22. Per le sementi di cereali le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti: A) SEMENTI DI BASE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO, SPELTA, SEGALE, SCAGLIOLA: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per 1ª produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1a o di 2ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) SEMENTI DI BASE DI GRANTURCO: 1) di varieta' a impollinazione libera: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2) di linee "inbred": a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni della precedente lettera a). 3) di ibridi semplici: a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross"; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata a rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). C) SEMENTI CERTIFICATE DI SEGALE, GRANTURCO E SCAGLIOLA: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). D) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO E SPELTA: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi' della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 1ª riproduzione; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO E SPELTA: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 2ª riproduzione; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).