(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
  Per le sementi di cereali le condizioni richieste,  ai  fini  della
classificazione in categorie di cui al precedente articolo,  sono  le
seguenti: 
    A) SEMENTI DI  BASE  DI  AVENA,  ORZO,  RISO,  FRUMENTO,  SPELTA,
SEGALE, SCAGLIOLA: 
      a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; 
      b) che sia prevista la destinazione di esse per  1ª  produzione
sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1a  o  di
2ª riproduzione"; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  alle  condizioni  specificate  negli
allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    B) SEMENTI DI BASE DI GRANTURCO: 
      1) di varieta' a impollinazione libera: 
      a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 
      b) che sia prevista la destinazione di esse per  la  produzione
di sementi certificate  della  predetta  varieta'  ad  impollinazione
libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali"; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri  6
e 7 per le sementi di base; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    2) di linee "inbred": 
      a)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri  6
e 7 per le sementi di base; 
      b) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni della precedente lettera a). 
    3) di ibridi semplici: 
      a) che sia prevista la destinazione di esse per  la  produzione
di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross"; 
      b)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri  6
e 7 per le sementi di base; 
      c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata  a
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 
    C) SEMENTI CERTIFICATE DI SEGALE, GRANTURCO E SCAGLIOLA: 
      a)  che  provengano  direttamente  da  sementi  di  base  o,  a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore  a
quella delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6  e
7; 
      b) che sia prevista la destinazione di esse per una  produzione
diversa da quella di sementi di cereali; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  secondo  comma  e  successivi,  alle
condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    D) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI AVENA,  ORZO,  RISO,
FRUMENTO E SPELTA: 
      a)  che  provengano  direttamente  da  sementi  di  base  o,  a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore  a
quella delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7  per  le  sementi  di
base; 
      b) che sia prevista la destinazione sia per  la  produzione  di
sementi' della categoria "sementi certificate  di  2ª  riproduzione",
che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  secondo  comma  e  successivi,  alle
condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate  di
1ª riproduzione; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI AVENA,  ORZO,  RISO,
FRUMENTO E SPELTA: 
      a) che provengano direttamente da sementi di base,  da  sementi
certificate di 1ª riproduzione o, a  richiesta  del  costitutore,  da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di  base,
purche' le sementi di  detta  generazione,  a  seguito  di  un  esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; 
      b) che sia prevista la destinazione per una produzione  diversa
da quella di sementi di cereali; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  secondo  comma  e  successivi,  alle
condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate  di
2ª riproduzione; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c).