Art. 26. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) SEMENTI DI BASE: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) SEMENTI CERTIFICATE DI RAVIZZONE, SENAPE BRUNA, COLZA, SENAPE NERA, CANAPA DIOICA, CUMINO, COTONE, GIRASOLE, PAPAVERO E SENAPE BIANCA: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). C) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO, SOIA E CANAPA MONOICA: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). D) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO E SOIA: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI CANAPA MONOICA: a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione; b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). F) SEMENTI CERTIFICATE DI 3ª RIPRODUZIONE DI LINO TESSILE E DI LINO OLEAGINOSO (SOLTANTO FINO AL 30 GIUGNO 1974): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). G) SEMENTI COMMERCIALI: a) che siano identificate per le specie; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato n. 6 per le sementi commerciali; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).