(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
  Per le sementi di  piante  oleaginose  e  da  fibra  le  condizioni
richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art.  21
sono le seguenti: 
    A) SEMENTI DI BASE: 
      a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 
      b) che sia prevista la destinazione di esse per  la  produzione
sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª  o  di
2ª riproduzione"; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  alle  condizioni  specificate  negli
allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    B) SEMENTI CERTIFICATE DI RAVIZZONE, SENAPE BRUNA, COLZA,  SENAPE
NERA, CANAPA DIOICA, CUMINO,  COTONE,  GIRASOLE,  PAPAVERO  E  SENAPE
BIANCA: 
      a)  che  provengano  direttamente  da  sementi  di  base  o,  a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore  a
quella delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste per le sementi di base agli allegati numeri  6  e
7; 
      b) che sia prevista la destinazione di esse per una  produzione
diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 
      c)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  secondo  comma  e  successivi,  alle
condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    C) SEMENTI CERTIFICATE  DI  1ª  RIPRODUZIONE  DI  ARACHIDE,  LINO
TESSILE, LINO OLEAGINOSO, SOIA E CANAPA MONOICA: 
      a)  che  provengano  direttamente  da  sementi  di  base  o,  a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore  a
quella delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7  per  le  sementi  di
base; 
      b) che sia prevista la destinazione sia per  la  produzione  di
sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione"  che
per una produzione diversa da quella di sementi di piante  oleaginose
e da fibra; 
      c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e
7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    D) SEMENTI CERTIFICATE  DI  2ª  RIPRODUZIONE  DI  ARACHIDE,  LINO
TESSILE, LINO OLEAGINOSO E SOIA: 
      a) che provengano direttamente da sementi di base,  da  sementi
certificate di 1ª riproduzione o, a  richiesta  del  costitutore,  da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di  base,
purche' le sementi di  detta  generazione,  a  seguito  di  un  esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste  agli
allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; 
      b) che sia prevista la destinazione per una produzione  diversa
da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 
      c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e
7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2ª RIPRODUZIONE DI CANAPA MONOICA: 
      a) che provengano direttamente da  sementi  certificate  di  1ª
riproduzione, preparate e ufficialmente controllate  segnatamente  ai
fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione; 
      b) previste per la produzione di  canapa  destinata  ad  essere
raccolta nella fase della fioritura; 
      c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati numeri 6
e 7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    F) SEMENTI CERTIFICATE DI 3ª RIPRODUZIONE DI LINO  TESSILE  E  DI
LINO OLEAGINOSO (SOLTANTO FINO AL 30 GIUGNO 1974): 
      a) che provengano direttamente da sementi di base,  da  sementi
certificate di 1ª o  di  2ª  riproduzione  ovvero,  a  richiesta  del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a  quella  delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di
un esame  ufficiale,  siano  risultate  rispondenti  alle  condizioni
previste agli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; 
      b) che sia prevista la destinazione per una produzione  diversa
da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 
      c) che siano conformi alle condizioni degli allegati numeri 6 e
7 per le sementi certificate; 
      d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),  b)  e
c). 
    G) SEMENTI COMMERCIALI: 
      a) che siano identificate per le specie; 
      b)  che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto   disposto   ai
precedenti articoli  12  e  20,  secondo  comma  e  successivi,  alle
condizioni dell'allegato n. 6 per le sementi commerciali; 
      c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).