(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
  Gli accertamenti delle consistenze, ai fini  dell'applicazione  del
terzo  comma  dell'art.  38  della  legge,  saranno   effettuati   da
funzionari del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  a  cio'
espressamente incaricati. Il Ministero puo' delegare  l'effettuazione
di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti  richiesti  dal
secondo comma dell'art. 21 della legge. 
  Sono considerate scorte: 
    a) i prodotti sementieri dei generi e specie indicati dallo  art.
38 della legge, esistenti alla data del 6  gennaio  1972  presso  gli
stabilimenti o magazzini del produttore richiedente; 
    b) le produzioni ottenute da coltivazioni  in  atto  alla  stessa
data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a
contratto di coltivazione. 
  Gli involucri, le confezioni e simili devono essere  muniti  di  un
cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9. 
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle   foreste,   con   propri
provvedimenti emanera' le  norme  relative  all'accertamento  e  alla
cartellinatura di dette scorte. 
  Per le operazioni di controllo e per  il  rilascio  dei  cartellini
ufficiali sono dovuti  all'ente  incaricato,  a  titolo  di  rimborso
spese, i compensi fissati  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.