Art. 29. Gli accertamenti delle consistenze, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 38 della legge, saranno effettuati da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cio' espressamente incaricati. Il Ministero puo' delegare l'effettuazione di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 21 della legge. Sono considerate scorte: a) i prodotti sementieri dei generi e specie indicati dallo art. 38 della legge, esistenti alla data del 6 gennaio 1972 presso gli stabilimenti o magazzini del produttore richiedente; b) le produzioni ottenute da coltivazioni in atto alla stessa data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a contratto di coltivazione. Gli involucri, le confezioni e simili devono essere muniti di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con propri provvedimenti emanera' le norme relative all'accertamento e alla cartellinatura di dette scorte. Per le operazioni di controllo e per il rilascio dei cartellini ufficiali sono dovuti all'ente incaricato, a titolo di rimborso spese, i compensi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.