Art. 3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento. La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento. Il rilascio della licenza e' comunque subordinato all'esistenza ed idoneita' degli impianti e delle attrezzature. In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati. Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da' comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente osservatorio per le malattie delle piante, nonche' alla locale prefettura. In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto da' comunicazione allo interessato ed agli enti di cui al precedente comma.