(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
  Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato  ed
agricoltura, ricevuta la domanda di cui al  precedente  articolo,  la
trasmette alla competente commissione istituita presso  l'ispettorato
agrario compartimentale o, in mancanza,  presso  l'ufficio  regionale
cui sono demandati i compiti propri di  detto  ispettorato  entro  15
giorni dalla data di ricevimento. 
  La commissione, eseguiti i controlli e  gli  accertamenti  previsti
dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce  al  presidente
della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  la
domanda, con il proprio motivato parere espresso per  iscritto  entro
novanta giorni dalla data di ricevimento. 
  Il rilascio della licenza e' comunque subordinato all'esistenza  ed
idoneita' degli impianti e delle attrezzature. 
  In caso di impianti da realizzare o da  trasformare  il  presidente
della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  su
proposta della commissione, stabilisce  il  termine  entro  il  quale
detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati. 
  Il  provvedimento  che  concede  la  licenza,  previo  accertamento
dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui
al sesto comma dell'art. 2 della  legge,  e'  pubblicato  sul  Foglio
annunzi legali della provincia. 
  Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato  ed
agricoltura da' comunicazione della concessione o del  diniego  della
licenza, oltre che all'interessato, alla  commissione,  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  all'istituto  conservatore  dei
registri di varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della
legge,   all'ente    certificatore,    all'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura  o,  in  mancanza,  all'ufficio  provinciale   della
regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato,  al
competente osservatorio per le malattie delle  piante,  nonche'  alla
locale prefettura. 
  In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai  sensi
dell'art.  35  della  legge,  il  prefetto  da'  comunicazione   allo
interessato ed agli enti di cui al precedente comma.