Art. 30. L'ammissione di una varieta', dei generi e specie di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, nel "registro delle varieta' delle Comunita' europee" o in un "registro nazionale" di un Paese membro delle Comunita' stesse equivale all'ammissione nei "registri delle varieta'" di cui all'art. 19 della legge stessa, qualora detta varieta' possieda un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente, da accertare. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione della varieta' di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varieta' da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. Gli esami di cui sopra non sono necessari anche per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunita' europee il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. Le varieta' ammesse, a decorrere dal 1 luglio 1972, in almeno uno Stato membro delle Comunita' europee non soggiacciono, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varieta', ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta'. La disposizione di cui al comma precedente e' ugualmente applicabile alle varieta' che sono state ammesse anteriormente al 1 luglio 1972 nei casi seguenti: a) se l'ammissione e' stata concessa dopo il 30 giugno 1967; b) se l'ammissione e' stata concessa prima della data prevista dalla lettera a) in almeno due Stati membri; c) se l'ammissione e' stata concessa prima della data di cui alla lettera a) in uno Stato membro, a condizione che nel detto Stato membro la proporzione delle superfici di moltiplicazione della varieta' sottoposta all'ispezione in campo per la certificazione, dopo la data prevista dalla lettera a) e durante tre periodi di vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3% dell'insieme delle superfici di riproduzione della specie. I termini per l'iscrizione decorrono dal 1 luglio 1972 per i casi previsti alle lettere a) e b), e, per il caso previsto alla lettera c), dalla data in cui lo Stato membro notifica alla commissione delle Comunita' europee che e' stata rispettata la condizione. Puo' essere disposta l'iscrizione nei "registri nazionali" di varieta' iscritte nei "registri" di un Paese terzo, qualora gli esami ufficiali delle varieta', i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nel Paese terzo, offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati membri delle Comunita' europee, fatti salvi gli accertamenti sul valore agronomico e di utilizzazione previsti al primo comma del presente articolo. Le constatazioni di cui al precedente comma spettano al Consiglio delle Comunita' europee. Sino a quando detto Consiglio non si sia pronunciato gli Stati membri delle Comunita' europee possono procedere essi stessi alle constatazioni di cui sopra. Tale diritto si estingue il 30 giugno 1977.