(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
  L'ammissione di una varieta', dei generi e specie di cui  al  primo
comma dell'art. 24 della legge, nel "registro  delle  varieta'  delle
Comunita' europee" o in un "registro nazionale" di  un  Paese  membro
delle Comunita' stesse equivale all'ammissione  nei  "registri  delle
varieta'" di cui  all'art.  19  della  legge  stessa,  qualora  detta
varieta'  possieda  un   valore   agronomico   e   di   utilizzazione
soddisfacente, da accertare. 
  L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e'  necessario
per l'ammissione della varieta' di graminacee qualora il  costitutore
dichiari che le sementi della varieta'  da  iscrivere  nel  "registro
nazionale" non  sono  destinate  ad  essere  utilizzate  come  piante
foraggere. 
  Gli esami di cui sopra non sono necessari  anche  per  l'ammissione
delle  varieta'   le   cui   sementi   sono   destinate   ad   essere
commercializzate in un altro Stato membro delle Comunita' europee  il
quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e
di utilizzazione. 
  Le varieta' ammesse, a decorrere dal 1 luglio 1972, in  almeno  uno
Stato membro delle Comunita' europee non  soggiacciono,  dopo  il  31
dicembre del secondo anno successivo a quello  dell'ammissione  della
varieta', ad alcuna restrizione di commercializzazione per  cio'  che
riguarda la varieta'. 
  La  disposizione  di  cui  al  comma   precedente   e'   ugualmente
applicabile alle varieta' che sono state ammesse anteriormente  al  1
luglio 1972 nei casi seguenti: 
    a) se l'ammissione e' stata concessa dopo il 30 giugno 1967; 
    b) se l'ammissione e' stata concessa prima  della  data  prevista
dalla lettera a) in almeno due Stati membri; 
    c) se l'ammissione e' stata concessa prima della data di cui alla
lettera a) in uno Stato membro, a  condizione  che  nel  detto  Stato
membro  la  proporzione  delle  superfici  di  moltiplicazione  della
varieta' sottoposta all'ispezione in  campo  per  la  certificazione,
dopo la data prevista dalla lettera  a)  e  durante  tre  periodi  di
vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3% dell'insieme  delle
superfici di riproduzione della specie. 
  I termini per l'iscrizione decorrono dal 1 luglio 1972 per  i  casi
previsti alle lettere a) e b), e, per il caso previsto  alla  lettera
c), dalla data in cui lo Stato membro notifica alla commissione delle
Comunita' europee che e' stata rispettata la condizione. 
  Puo' essere  disposta  l'iscrizione  nei  "registri  nazionali"  di
varieta' iscritte nei "registri" di un Paese terzo, qualora gli esami
ufficiali delle varieta', i controlli delle selezioni  conservatrici,
effettuati nel Paese terzo, offrano  le  stesse  garanzie  di  quelli
effettuati negli Stati membri delle Comunita'  europee,  fatti  salvi
gli accertamenti sul valore agronomico e di utilizzazione previsti al
primo comma del presente articolo. 
  Le constatazioni di cui al precedente comma spettano  al  Consiglio
delle Comunita' europee. Sino a quando detto  Consiglio  non  si  sia
pronunciato  gli  Stati  membri  delle  Comunita'   europee   possono
procedere essi stessi alle constatazioni di cui sopra.  Tale  diritto
si estingue il 30 giugno 1977.