Art. 33. Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificate ufficialmente come sementi di barbabietola "certificate" in deroga a quanto previsto alla lettera B) del precedente art. 24, le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro delle Comunita' europee, secondo il sistema ivi vigente, purche' queste ultime diano le stesse garanzie offerte dalle sementi "di base" certificate secondo principi della legge del presente regolamento.