(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
  Nel periodo transitorio di due anni,  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, possono essere certificate  ufficialmente  come
sementi di barbabietola "certificate" in  deroga  a  quanto  previsto
alla lettera B)  del  precedente  art.  24,  le  sementi  provenienti
direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro
delle Comunita' europee, secondo  il  sistema  ivi  vigente,  purche'
queste ultime diano le stesse  garanzie  offerte  dalle  sementi  "di
base"  certificate  secondo  principi  della   legge   del   presente
regolamento.