Art. 34. Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme di patate "certificati", in deroga a quanto previsto alla lettera B) del precedente art. 25, i tuberi-seme provenienti direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente purche' questi ultimi diano le stesse garanzie offerte dai tuberi-seme, "di base" "certificati", certificati secondo i principi della legge e del presente regolamento.