(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
  Nel periodo transitorio di due anni,  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, possono essere certificati  ufficialmente  come
tuberi-seme di patate "certificati", in deroga a quanto previsto alla
lettera  B)  del  precedente  art.  25,  i  tuberi-seme   provenienti
direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato  membro
secondo il sistema vigente purche'  questi  ultimi  diano  le  stesse
garanzie  offerte   dai   tuberi-seme,   "di   base"   "certificati",
certificati  secondo  i  principi  della   legge   e   del   presente
regolamento.