(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
  Nel periodo transitorio di due anni,  dall'entrata  in  vigori  del
presente regolamento, possono essere certificate  ufficialmente  come
sementi di piante oleaginose e da fibra: "certificate", in  deroga  a
quanto previsto alle lettere B), C), D) ed E) del precedente art. 26,
le  sementi  provenienti  direttamente   da   sementi   ufficialmente
controllate in uno Stato membro della Comunita' europee,  secondo  il
sistema vigente, purche' questi ultime diano le stesse garanzie delle
sementi "di base" certificate secondo i principi della  legge  e  del
presente regolamento. 
  Gli esami ufficiali concernenti la percentuale in peso di  sclerozi
di Sclerotinia sclerotiorum in sementi di Brassica  napuoleifera,  di
cui all'allegato n. 6, non devono essere  effettuati  all'atto  della
certificazione, su tutti i lotti, a meno che  non  esista  un  dubbio
circa l'osservanza di tale condizione.