Art. 35. Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigori del presente regolamento, possono essere certificate ufficialmente come sementi di piante oleaginose e da fibra: "certificate", in deroga a quanto previsto alle lettere B), C), D) ed E) del precedente art. 26, le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro della Comunita' europee, secondo il sistema vigente, purche' questi ultime diano le stesse garanzie delle sementi "di base" certificate secondo i principi della legge e del presente regolamento. Gli esami ufficiali concernenti la percentuale in peso di sclerozi di Sclerotinia sclerotiorum in sementi di Brassica napuoleifera, di cui all'allegato n. 6, non devono essere effettuati all'atto della certificazione, su tutti i lotti, a meno che non esista un dubbio circa l'osservanza di tale condizione.