Art. 36. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della legge e gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento non si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, per i qual sia provata la destinazione alla esportazione nei Paesi non appartenenti alle Comunita' europee.