(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 36)
                              Art. 36. 
 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della  legge  e
gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento  non
si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione  di  cui
al primo comma dell'art. 24 della legge, per i qual  sia  provata  la
destinazione  alla  esportazione  nei  Paesi  non  appartenenti  alle
Comunita' europee.