(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
  Ai fini  dell'applicazione  dell'art.  6  della  legge,  le  specie
appartenenti   ai   seguenti    gruppi    sono    quelle    elencate,
rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento: 
    1) sementi per colture erbacee da  pieno  campo,  escluse  quelle
ortive, ornamentali e da fiore; 
    2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 
    3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle
forestali; 
    4) materiali di  moltiplicazione  costituiti  da  tuberi,  bulbi,
rizomi e simili.