Art. 6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore; 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.