(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
  Il costitutore di una varieta' o il suo avente causa, che  presenti
domanda di iscrizione ai registri delle varieta' di  cui  all'art  19
della legge, e' tenuto ad esibire copia del  brevetto  relativo  alla
varieta' di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione  intesa
a dimostrare la sua qualifica di costitutore. 
  Della domanda  del  costitutore  viene  data  pubblicita'  mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Sulla base della documentazione e degli accertamenti  che  potranno
essere disposti,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle  foreste,  si
pronuncia sul riconoscimento della  qualifica  di  costitutore  della
varieta' oggetto d'iscrizione. 
  Le decisioni del Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  sono
pubblicate per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.