Art. 8. Il costitutore di una varieta' o il suo avente causa, che presenti domanda di iscrizione ai registri delle varieta' di cui all'art 19 della legge, e' tenuto ad esibire copia del brevetto relativo alla varieta' di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione intesa a dimostrare la sua qualifica di costitutore. Della domanda del costitutore viene data pubblicita' mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla base della documentazione e degli accertamenti che potranno essere disposti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, si pronuncia sul riconoscimento della qualifica di costitutore della varieta' oggetto d'iscrizione. Le decisioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.