(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Entro venti giorni dalla pubblicazione  del  presente  Decreto,  la
Giunta distribuira'  alle  Case  religiose  appositi  moduli  per  la
formazione del prospetto, prescritto dall'articolo  10  della  Legge,
dei beni, crediti e debiti di ciascuna Casa, e della destinazione  di
tutta o parte della relativa rendita ad alcuno degli usi designati ai
numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge.