Art. 12. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, la Giunta distribuira' alle Case religiose appositi moduli per la formazione del prospetto, prescritto dall'articolo 10 della Legge, dei beni, crediti e debiti di ciascuna Casa, e della destinazione di tutta o parte della relativa rendita ad alcuno degli usi designati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge.