Art. 15. Nel termine stesso di tre mesi i religiosi e le religiose dovranno produrre per conseguire la pensione: 1° L'atto di professione; 2° L'atto di ordinazione in sacris per i religiosi sacerdoti; 3° I documenti giustificativi di grave ed insanabile infermita', che impedisca loro ogni occupazione, pei religiosi e le religiose mendicanti che invochino l'aumento di pensione ai termini dell'articolo 12 della Legge.