(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Nel termine stesso di tre mesi i religiosi e le religiose  dovranno
produrre per conseguire la pensione: 
 
    1° L'atto di professione; 
 
    2° L'atto di ordinazione in sacris per i religiosi sacerdoti; 
 
    3° I documenti giustificativi di grave ed insanabile  infermita',
che impedisca loro ogni occupazione, pei  religiosi  e  le  religiose
mendicanti  che  invochino   l'aumento   di   pensione   ai   termini
dell'articolo 12 della Legge.