Art. 33. Fra le condizioni dei contratti di vendita dovra' esser sempre compresa quella dell'impiego del prezzo in acquisto di rendita dello Stato o di titoli italiani del credito fondiario, al corso del giorno dell'investimento, che saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono, giusta l'articolo 17 della Legge. L'acquisto della rendita e dei titoli anzidetti e la loro intestazione saranno fatti a cura del compratore, il quale non sara' liberato dal suo debito se non quando, pagato il prezzo della compra nei termini e nelle rate stabilite nel contratto, ne avra' fatto eseguire l'investimento in rendita dello Stato o in titoli di credito fondiario, secondo il convenuto, acquistati al corso del giorno in cui il pagamento dev'esser fatto, ed intestati all'Ente a cui i beni appartenevano.