(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Fra le condizioni dei contratti  di  vendita  dovra'  esser  sempre
compresa quella dell'impiego del prezzo in acquisto di rendita  dello
Stato o di titoli italiani del credito fondiario, al corso del giorno
dell'investimento, che  saranno  intestati  all'Ente  a  cui  i  beni
appartengono, giusta l'articolo 17 della Legge. 
 
  L'acquisto  della  rendita  e  dei  titoli  anzidetti  e  la   loro
intestazione saranno fatti a cura del compratore, il quale non  sara'
liberato dal suo debito se non quando, pagato il prezzo della  compra
nei termini e nelle rate stabilite  nel  contratto,  ne  avra'  fatto
eseguire l'investimento in rendita dello Stato o in titoli di credito
fondiario, secondo il convenuto, acquistati al corso  del  giorno  in
cui il pagamento dev'esser fatto, ed intestati all'Ente a cui i  beni
appartenevano.