Art. 2. I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonche' l'ubicazione dell'esercizio. La prescrizione di cui al precedente comma potra' essere adempiuta anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a piu' aziende. La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione. I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.