Art. 2.

  I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente
dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura
od  alla  sospensione,  indicando nella stessa la data di inizio e di
termine  della  chiusura  o  della  sospensione, nonche' l'ubicazione
dell'esercizio.
  La  prescrizione di cui al precedente comma potra' essere adempiuta
anche  tramite  le  organizzazioni sindacali di categoria con domanda
cumulativa relativa a piu' aziende.
  La  domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della
data  di  inizio  della  chiusura  o  sospensione per cui si richiede
l'autorizzazione.
  I  termini  di  cui  al comma precedente possono essere ridotti nel
caso   di   comprovate   esigenze   di   carattere  straordinario  ed
eccezionale.