Art. 3.

  Il  sindaco  autorizza la chiusura o la sospensione delle attivita'
ove da cio' non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo
e  comunque  nel  periodo della sua effettuazione nello stesso comune
sia  aperto  al  pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei
servizi  del  ramo,  secondo  una razionale distribuzione topografica
delle aziende ed attivita'.
  Al  fine  di garantire tale criterio, il sindaco potra' invitare le
organizzazioni  sindacali di categoria interessate a proporre, ove se
ne  ravvisi  la  necessita', programmi adeguati di chiusure per turni
delle aziende.