Art. 3. Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attivita' ove da cio' non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attivita'. Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potra' invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessita', programmi adeguati di chiusure per turni delle aziende.