Art. 5.

  Il   titolare   di  azienda  o  gestore  che  effettui  chiusure  o
sospensioni  di  attivita'  omettendo di richiedere individualmente o
collegialmente  tramite  un'organizzazione sindacale l'autorizzazione
prevista  dall'articolo  2,  ovvero,  in  possesso di autorizzazione,
effettui  una  chiusura  od  una sospensione di attivita' in giorni e
periodi  diversi, e' punito con sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.
  Inoltre  il  sindaco  con  propria  ordinanza  puo'  prescrivere la
riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sara' fissato.
  Con  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire
10.000  a  lire  30.000  e' punita l'infrazione a quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 4.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - DE MITA -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI