Art. 5. Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attivita' omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attivita' in giorni e periodi diversi, e' punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000. Inoltre il sindaco con propria ordinanza puo' prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sara' fissato. Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 e' punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1974 LEONE RUMOR - DE MITA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI