Art. 12.
                              (Deroghe)

  Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche
di  cui  al  precedente articolo 3 dal Ministro per i lavori pubblici
previa   apposita   istruttoria   da  parte  dell'ufficio  periferico
competente  del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del
Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, quando sussistano ragioni
particolari,  che  ne  impediscano  in tutto o in parte l'osservanza,
dovute  all'esigenza  di  salvaguardare le caratteristiche ambientali
dei centri storici.
  Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.