Art. 13.
(Parere  delle  sezioni  a  competenza statale degli uffici del genio
                 civile sugli strumenti urbanistici)

  Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo
II  della  presente  legge  e quelli di cui al precedente articolo 2,
devono  richiedere  il  parere delle sezioni a competenza statale del
competente  ufficio  del  genio  civile  sugli  strumenti urbanistici
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche'
sulle   lottizzazioni   convenzionate   prima   della   delibera   di
approvazione,   e   loro   varianti  ai  fini  della  verifica  della
compatibilita'   delle   rispettive   previsioni  con  le  condizioni
geomorfologiche del territorio.
  Le  sezioni  a  competenza  statale  degli  uffici del genio civile
devono  pronunciarsi  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale.