Art. 2.
                      (Abitati da consolidare)

  In  tutti  i  territori  comunali  o  loro  parti,  nei quali siano
intervenuti  od  intervengano  lo  Stato  o  la  Regione per opere di
consolidamento  di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  e di rifinitura,
possono   essere   eseguiti   senza   la   preventiva  autorizzazione
dell'ufficio  tecnico  della  Regione o dell'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti.
  Le  opere  di  consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza  del  sindaco,  possono  eccezionalmente  essere intraprese
anche  prima  della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra'
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
  Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e'
ammesso   ricorso,   rispettivamente,   al  presidente  della  giunta
regionale  o  al  provveditore  regionale  alle  opere pubbliche, che
decidono con provvedimento definitivo.