Art. 24.
                       (Esecuzione d'ufficio)

  Qualora  il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni
di  cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con
decreto  esecutivo,  l'ufficio  tecnico della regione o l'ufficio del
genio  civile  secondo  le competenze vigenti provvedono, se del caso
con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.