Art. 27.
              (Modalita' per la esecuzione di ufficio)

  Per  gli  adempimenti  di cui al precedente articolo 24 e' iscritta
annualmente  in  apposito  capitolo  dello  stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
  Al  recupero  delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di
lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche
di  cui  alla  presente  legge,  si  provvede  a mezzo dell'esattoria
comunale   in   base   alla  liquidazione  dei  lavori  stessi  fatta
dall'ufficio  tecnico  della  regione  o dal genio civile, secondo le
competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.
  La  riscossione  delle  somme  dai  contravventori,  per  il titolo
suindicato  e  con  l'aumento  dell'aggio  spettante all'esattore, e'
fatta  mediante  ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con
la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
  Il  versamento  delle  somme  stesse  e'  fatto  con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.