Art. 28.
                     (Utilizzazione di edifici)

  Il  rilascio  da  parte  dei  prefetti  della licenza d'uso per gli
edifici  costruiti  in cemento armato e delle licenze di abitabilita'
da  parte dei comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato
da  rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del
genio  civile  secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.