Art. 30.
  (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)

  Non  sono  tenuti  al  rispetto  delle  presenti  norme, nelle zone
sismiche  di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato
una  costruzione  prima  dell'entrata  in vigore del provvedimento di
classificazione  purche'  la  costruzione sia ultimata entro due anni
dalla data del provvedimento stesso.
  Il presidente della giunta regionale puo' per edifici pubblici e di
uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori
ai due anni di cui al comma precedente.
  Qualora pero' la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche
di  cui  al  precedente  articolo  3 dovra' arrestarsi la costruzione
stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.
  Ove  tuttavia  detti  limiti  fossero  gia'  stati superati, potra'
proseguirsi  la  costruzione fino al completamento del piano in corso
di costruzione.
  Entro  quindici  giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovra' farne
denuncia  all'ufficio  tecnico  della regione o all'ufficio del genio
civile, secondo le competenze vigenti.
  L'ufficio  di  cui  al  comma  precedente  entro  30  giorni  dalla
ricezione  della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei
commi   precedenti  rilascia  apposito  certificato  al  denunciante,
inviandone  copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente,
la massima quota che l'edificio puo' raggiungere.
  In  caso  di  violazione  degli  obblighi  stabiliti  nel  presente
articolo si applicano le disposizioni del titolo III.