Art. 31. (Provvedimenti sostitutivi del prefetto) Quando concorrano ragioni di particolare gravita' ed urgenza, il prefetto puo', per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici. In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.