Art. 4.
                  (Contenuto delle norme tecniche)

  Le  norme  tecniche  di  cui  al precedente articolo 3, da adottare
sulla  base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e
in funzione dei diversi gradi di sismicita', riguarderanno:
    a)  l'altezza  massima  degli  edifici  in  relazione  al sistema
costruttivo,  al  grado  di  sismicita'  della zona ed alle larghezze
stradali;
    b)  le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
    c)  le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
nel  dimensionamento  degli  elementi  delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
    d)  il  dimensionamento  e  la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
    e)  le  tipologie  costruttive  per  le  fondazioni e le parti in
elevazione.
  Le  caratteristiche  generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei
terreni  di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo
fino  alla  profondita'  alla quale le tensioni indotte dal manufatto
assumano  valori  significativi  ai  fini  delle deformazioni e della
stabilita'   dei  terreni  medesimi,  devono  essere  esaurientemente
accertate.
  Per  le  costruzioni  su  pendii  gli  accertamenti  devono  essere
convenientemente  estesi  al  di  fuori  dell'area  edificatoria  per
rilevare  tutti  i  fattori  occorrenti per valutare le condizioni di
stabilita' dei pendii medesimi.
  Le  norme  tecniche  di  cui  al  primo  comma  potranno  stabilire
l'entita'  degli  accertamenti  in  funzione della morfologia e della
natura dei terreni e del grado di sismicita'.