Art. 9.
                          (Azioni sismiche)

  L'edificio  deve  essere  progettato e costruito in modo che sia in
grado  di  resistere  alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti   e  ribaltanti  indicati  rispettivamente  alle  successive
lettere  a),  b),  c)  e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al
precedente articolo 3:
    a) Azioni verticali.
  Non  si  tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per
le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti
di  dette  azioni,  deve  svolgersi  una  opportuna  analisi dinamica
teorica o sperimentale.
    b) Azioni orizzontali.
  Le   azioni   sismiche   orizzontali  si  schematizzano  attraverso
l'introduzione  di  due  sistemi  di  forze  orizzontali  agenti  non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
    c) Momenti torcenti.
  Ad  ogni  piano  deve essere considerato il momento torcente dovuto
alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore  dei  valori  da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
    d) Momenti ribaltanti.
  Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati  dall'effetto  ribaltante delle azioni sismiche orizzontali
devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di
cui al precedente articolo 3.