Art. 2.

  L'articolo 617 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  617.  -  (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni   o   conversazioni   telegrafiche  o  telefoniche).  -
Chiunque,  fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o
di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o
comunque  a  lui  non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si
applica  a  chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al  pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede  d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
se  il  fatto  e'  commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato  di  un  pubblico  servizio nell'esercizio o a causa delle
funzioni  o  del  servizio,  ovvero  da un pubblico ufficiale o da un
incaricato  di  un  pubblico  servizio  con  abuso  dei  poteri o con
violazione  dei  doveri  inerenti  alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".