Art. 6.

  L'articolo  339  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  339.  -  (Accesso  agli  uffici telefonici, telegrafici e di
radiotrasmissione).  -  Quando  procede  per  uno  dei reati indicati
all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto
previsto   dall'articolo   226-ter,   puo'   disporre,  per  assumere
informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni,
l'accesso  agli  uffici  od  impianti  telefonici,  telegrafici  e di
radiotrasmissione    indicati   nella   prima   parte   dell'articolo
226-quater.
  Il  magistrato  procede  personalmente  alle  operazioni, ovvero vi
delega un ufficiale di polizia giudiziaria.
  Per le modalita' di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione,
di  registrazione  e  di  trascrizione  si  osservano le disposizioni
contenute nell'articolo 226-quater".