(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2. 
                     Espressioni e termini usati 
 
  1. Ai fini della presente convenzione: 
    a)  il  termine  "trattato"  indica  un  accordo   internazionale
concluso  per   iscritto   tra   Stati   e   regolato   dal   diritto
internazionale, che sia costituito da un solo strumento o  da  due  o
piu'  strumenti   connessi,   qualunque   ne   sia   la   particolare
denominazione; 
    b)  i  termini  "ratifica"  "accettazione",   "approvazione"   ed
"adesione" indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale  cosi'
chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale  il
proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; 
    c) l'espressione  "pieni  poteri"  indica  un  documento  emanato
dall'autorita' competente di uno Stato che designi una o piu' persone
a rappresentare lo  Stato  nel  corso  dei  negoziati,  l'adozione  o
l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il  consenso
dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per  compiere
ogni altro atto riguardante il trattato stesso; 
    d) il termine "riserva"  indica  una  dichiarazione  unilaterale,
quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da  uno  Stato
al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o  vi
aderisce,  mediante  la  quale  mira  ad  escludere  o  a  modificare
l'effetto giuridico di alcune disposizioni del  trattato  nella  loro
applicazione a tale Stato; 
    e) l'espressione "Stato che ha partecipato ai  negoziati"  indica
uno Stato che abbia partecipato alla elaborazione e all'adozione  del
testo del trattato; 
    f) l'espressione "Stato  contraente"  indica  uno  Stato  che  ha
acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente  dal
fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; 
    g) il termine "parte" indica  uno  Stato  che  ha  consentito  ad
essere vincolato dal trattato e nei cui confronti, il trattato sia in
vigore; 
    h) l'espressione "terzo Stato a indica uno Stato che non e' parte
del trattato; 
    i)  l'espressione  "Organizzazione  internazionale"  indica   una
organizzazione fra governi. 
  2. Le disposizioni del paragrafo  1  concernenti  i  termini  e  le
espressioni  usati  nella  presente  convenzione   non   pregiudicano
l'impiego di tali espressioni ne' il senso che puo' venir  loro  dato
nel diritto interno di uno Stato.