Art. 13. 
                       Requisiti e condizioni 
 
  I requisiti e le  condizioni  per  l'iscrizione  nell'albo  sono  i
seguenti: 
    1) avere la cittadinanza  italiana  per  i  titolari  di  imprese
individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14; 
    2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati
all'attivita' da svolgere. 
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le  misure  minime
dei predetti mezzi e le  quote  di  libera  proprieta'  degli  stessi
giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per  le  diverse
specializzazioni. 
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge  25  luglio
1956, n. 860, sono  esenti  dall'obbligo  di  fornire  la  prova  del
possesso dei requisiti di cui al presente n. 2); 
    3)  essere  iscritto  alla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di  cose
per conto di terzi; 
    4)  avere   stipulato   contratto   di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per  i
danni alle cose  da  trasportare,  con  i  massimali  prescritti  nel
regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere  inferiori
a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore; 
    5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza
ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti; 
    6) essere iscritto nei ruoli  delle  imposte  sui  redditi  delle
persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito  di  impresa  o
avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 
    7)  non  aver  riportato  condanne  a  pene  che   importino   la
interdizione da una professione  o  da  un'arte  o  l'incapacita'  ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo  che  sia
intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti  del
codice penale. 
Per i titolari di  imprese  artigiane,  l'incapacita'  ad  esercitare
uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo; 
    8) non avere in corso procedura di fallimento, ne'  essere  stato
soggetto  a  procedura  fallimentare,  salvo  che   sia   intervenuta
riabilitazione a norma  degli  articoli  142  e  seguenti  del  regio
decreto 16 marzo 1942, numero 267. 
  I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono  essere
posseduti: 
    a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di  essa
e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa  o  di  un
ramo di essa o di una sede un istitutore od un  direttore,  anche  da
quest'ultimo; 
    b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la  societa'
in nome collettivo, dai soci mandata per la societa'  in  accomandita
semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni  altro  tipo  di
societa'. 
  La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni  di  cui  ai
numeri 3), 7) e  8)  deve  essere  fornita,  mediante  le  necessarie
certificazioni,  all'atto  della  presentazione  della   domanda   di
iscrizione; il possesso del  requisito  di  cui  al  numero  1)  deve
formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. 
  La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni  di  cui  ai
numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere
fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data
dell'autorizzazione. 
  I termini di cui al  precedente  comma  possono,  per  giustificati
motivi,  essere  prorogati  di  non  oltre  60  giorni  dal  comitato
provinciale competente. 
  Fino a quando non sia  intervenuta  l'autorizzazione  di  cui  alla
presente legge e non si sia data la prova del  possesso  di  tutti  i
requisiti e delle condizioni di  cui  al  primo  comma,  l'iscrizione
avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali,
pur possedendo i  requisiti  e  le  condizioni  di  cui  al  presente
articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata  gia'
pronunciata  una  sentenza  di  condanna  ad  una  pena  che  importi
l'interdizione da una professione o da  un'arte  o  l'incapacita'  ad
esercitare uffici direttivi presso  qualsiasi  impresa,  l'iscrizione
all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto  di  cui
al capoverso del precedente n. 7). 
  Coloro i quali, nei termini stabiliti  dai  commi  precedenti,  non
forniscano le prove richieste sono  esclusi  dall'elenco  e  decadono
dall'autorizzazione.