Art. 14. Iscrizione delle imprese estere Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunita' economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.