Art. 14.
                   Iscrizione delle imprese estere

  Le  persone  fisiche  e giuridiche di uno Stato estero membro della
Comunita'  economica  europea  possono  essere  iscritte all'albo; le
persone  fisiche  e  giuridiche  degli  altri  Stati  possono  essere
iscritte  all'albo  se abbiano in Italia una sede amministrativa o di
fatto  (succursale,  filiale  o  simili)  e  se vi sia trattamento di
reciprocita' nello Stato di appartenenza.