Art. 16. Abilitazioni per trasporti speciali Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attivita' di trasporto per le quali occorre la abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attivita' esercitate. L'abilitazione e' provvisoria o definitiva. L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciale fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti. I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneita' professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attivita' da svolgere. L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non puo' continuare ad esercitare la attivita' per la quale e' prescritta l'abilitazione. I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui e' stata concessa l'abilitazione, affinche' sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli. Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra e' subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000. Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.