Art. 16.
                 Abilitazioni per trasporti speciali

  Il  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile determina,
secondo  le proposte del comitato centrale dell'albo, le attivita' di
trasporto  per  le  quali  occorre  la  abilitazione  ed  i requisiti
speciali   per   il   loro  esercizio  in  relazione  alla  natura  e
all'importanza delle singole attivita' esercitate.
  L'abilitazione e' provvisoria o definitiva.
  L'abilitazione   provvisoria  si  ottiene  presentando  domanda  ai
comitati  provinciale  fornendo  la  prova  -  nei modi stabiliti dal
Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  -  di  avere  i
requisiti prescritti.
  I  requisiti  devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione
aziendale,  nella  idoneita'  professionale,  da  accertarsi mediante
esame,  e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura
dell'attivita' da svolgere.
  L'abilitazione  diviene  definitiva  dopo un periodo di prova di un
anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non puo'
continuare  ad  esercitare  la  attivita'  per la quale e' prescritta
l'abilitazione.
  I  comitati  provinciali  dell'albo comunicano ai competenti organi
della  pubblica  amministrazione  l'elenco delle imprese cui e' stata
concessa  l'abilitazione,  affinche'  sia  annotata  nelle  carte  di
circolazione degli autoveicoli.
  Il  rilascio  dell'abilitazione  di  cui  sopra  e'  subordinato al
pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.
  Coloro  i  quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente
articolo,   sono   iscritti   in   una   sezione  speciale  dell'albo
provinciale.