Art. 17.
       Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione

  I  comitati  provinciali  decidono, entro e non oltre il termine di
trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione,
con  provvedimento  motivato che e' comunicato al comitato centrale e
notificato all'interessato.