Art. 18.
                             Variazioni

  Le  variazioni  nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni
di chiunque vi abbia interesse.
  Le   imprese   iscritte   sono  tenute  a  comunicare  ai  comitati
provinciali  ogni  fatto  che  implichi la perdita o il mutamento dei
requisiti  o  delle  condizioni  per  l'iscrizione  nell'albo  o  per
l'abilitazione  ai  trasporti  speciali  e,  in genere, ogni modifica
della  struttura  aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o
sull'abilitazione.
  Le  comunicazioni  devono pervenire ai comitati entro trenta giorni
da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
  Le   imprese   sono   altresi'  tenute  a  comunicare  ai  comitati
provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto
definitivo:
    gli  acquisti  di  nuovi  veicoli  e  di  nuovi  mezzi tecnici di
esercizio, con l'indicazione dell'alienante;
    le  alienazioni,  a  qualsiasi  titolo,  dei  veicoli e dei mezzi
tecnici  di  loro  proprieta'  o  da loro detenuti, con l'indicazione
dell'acquirente.
  Ogni  variazione  eseguita  nell'albo  deve  essere  immediatamente
notificata  all'impresa  a  cui  essa  si  riferisce  e comunicata al
comitato centrale.