Art. 19.
                        Sospensione dall'albo

  L'iscrizione nell'albo e' sospesa:
    1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente
il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
    2)  quando  l'attivita'  dell'impresa  sia  stata  interrotta per
qualsiasi causa;
    3)  quando,  nonostante  regolare  diffida,  entro  tre  mesi dal
termine  fissato  nel  quarto  comma  dell'articolo 63 della presente
legge  non  viene effettuato il versamento del contributo di cui allo
stesso articolo.
  Nelle  ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finche'
persiste la causa che l'ha determinata.
  Nell'ipotesi  di  cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta
dall'interessato  al comitato provinciale compatente e non puo' avere
una durata superiore a due anni.