Art. 20. Cancellazione dall'albo L'impresa e' cancellata dall'albo: 1) quando la cancellazione sia da essa richiesta; 2) quando la sua attivita' sia di fatto cessata; 3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa; 4) quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata; 5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato; 6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21.