Art. 20. 
                       Cancellazione dall'albo 
 
  L'impresa e' cancellata dall'albo: 
    1) quando la cancellazione sia da essa richiesta; 
    2) quando la sua attivita' sia di fatto cessata; 
    3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la
causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non
sia stata ripresa; 
    4) quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata; 
    5) quando sia stata dichiarata fallita con  sentenza  passata  in
giudicato; 
    6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per
la iscrizione previsti dall'articolo  13  della  presente  legge.  La
cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui  ai
numeri 4), 5) e 6) del  predetto  articolo,  deve  essere  preceduta,
previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di  cui
al successivo articolo 21.