Art. 21. Sanzioni disciplinari Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi: 1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393; 3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro; 4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16; 5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate; 6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18. Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere: a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita'; b) nella censura per i casi di maggiore gravita'; c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura; d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.