Art. 21.
                        Sanzioni disciplinari

  Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
    1)  quando  non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate
dai competenti organi;
    2)  quando  siano  state a loro carico accertate violazioni degli
articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
    3)  quando  siano  state a loro carico accertate violazioni delle
clausole di contratti di lavoro;
    4)  quando  abbiano  esercitato  senza la prescritta abilitazione
l'attivita' di cui all'articolo 16;
    5)  quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli
obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle
cose trasportate;
    6)  quando  non  abbiano  effettuato  nei  termini  prescritti le
comunicazioni di cui all'articolo 18.
  Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:
    a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
    b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
    c)  nella  sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi
di  particolare  gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti
l'ammonimento o la censura;
    d)  nella  radiazione  dall'albo  nei  casi  di  reiterate  gravi
violazioni.