Art. 22. 
                    Effetti delle condanne penali 
 
  Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano: 
    1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa
individuale; la presente disposizione non si applica ai  titolari  di
imprese artigiane ed ai soci di  cooperative  che  abbiano  riportato
condanne penali che, comportino l'incapacita'  ad  esercitare  uffici
direttivi presso qualsiasi impresa; 
    2) l'obbligo per la societa' in nome collettivo di escludera', e,
ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal  giorno  in  cui  sia
passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati; 
    3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro  un  mese  dal
giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o  il
direttore condannati. 
  L'inosservanza di uno degli obblighi di  cui  ai  numeri  2)  e  3)
comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.