Art. 22. Effetti delle condanne penali Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano: 1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che, comportino l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; 2) l'obbligo per la societa' in nome collettivo di escludera', e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati; 3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati. L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.