Art. 23. Reiscrizioni Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13. Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione. Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.