Art. 23. 
                            Reiscrizioni 
 
  Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo  20,  n.  6),
possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i  requisiti  o
le condizioni di cui all'articolo 13. 
  Le imprese radiate dall'albo per le cause di  cui  all'articolo  21
non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni
dalla data della radiazione. 
  Le imprese cancellate o radiate dall'albo  per  le  cause  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22  possono  ottenere  la
reiscrizione  quando  sia  intervenuta   riabilitazione   ai   sensi,
rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e  degli  articoli  178  e  seguenti  del  codice
penale.