Art. 24.
                       Decisioni - Competenze

  La  cancellazione  dall'albo,  la  radiazione,  la  sospensione, la
censura   e   l'ammonimento  sono  decisi  dal  comitato  provinciale
competente  ed  attuati  a cura dei competenti uffici della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  Prima   di   decidere,  il  comitato  provinciale  deve  comunicare
all'iscritto   i   fatti   da   valutare  ai  fini  della  decisione,
assegnandogli  un  termine  di  almeno  trenta  giorni per presentare
eventuali deduzioni.
  L'iscritto  deve  essere  sentito personalmente quando, nel termine
predetto, ne faccia richiesta.
  I  provvedimenti  di  cui  al primo comma devono essere motivati in
modo  specifico,  sono  notificati  allo  iscritto  e  comunicati  al
comitato centrale.